Gruppo Micologico Ravenna

 

Regolamento interno

 

Articolo 1

 

Il Gruppo Micologico Ravenna, costituitosi in Ravenna nell’anno 1981, associa gli studiosi e gli amatori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza dei funghi e alla conoscenza e conservazione del loro habitat.

 

Articolo 2

 

Il Gruppo Micologico Ravenna si propone di promuovere, favorire e stimolare lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, ivi compresa la tutela dell’ambiente naturale in cui vivono, mediante ricerche, conferenze, dibattiti, corsi o seminari di studio, pubblicazioni, mostre e altre attività atte a raggiungere tale scopo.

Il Gruppo raccoglie materiale didattico e illustrativo sulla materia, per metterlo a disposizione dei soci.

 

Articolo 3

 

Il Gruppo coltiva i migliori rapporti con Enti, Istituzioni, associazioni e altri Gruppi micologici, collaborando con essi per le finalità sopraindicate, pur mantenendo la propria autonomia organizzativa e amministrativa.

 

Articolo 4

 

Il Gruppo è costituito da:

a)       Soci Ordinari: sono quelli in regola con il versamento della quota sociale.

b)       Soci sostenitori: sono quelli che versano annualmente uno speciale contributo a favore del Gruppo.

c)       Soci Onorari: possono essere accolti con tale nomina persone che si siano particolarmente distinte nel campo della micologia.

d)       Soci Benemeriti: possono essere accolti con tale nomina persone, Enti, Istituzioni e Associazioni che abbiano reso particolari servigi al Gruppo, favorendone l’attività, sia con la collaborazione, sia con contributi di alto valore e/o significato.

I Soci Onorari e i Soci Benemeriti sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono esentati dal versamento della quota di adesione del gruppo.

 

Articolo 5

 

Sono doveri dei Soci Ordinari e dei Soci Sostenitori:

a)       Versare regolarmente la quota o il contributo annuale

b)       Intervenire alle Assemblee ordinarie e straordinarie

c)       Informare preventivamente il Consiglio Direttivo sulle iniziative personali e di gruppo attinenti le finalità perseguite dal Gruppo.

 

Articolo 6

 

Sono diritti dei Soci ordinari e dei soci sostenitori:

a)       La partecipazione alle attività sociali previste dal programma approvato dall’Assemblea Generale dei Soci;

b)       Il diritto di voto alle assemblee indette dal Consiglio Direttivo: hanno diritto al voto i Soci in regola con il pagamento della quota o del contributo sociale per l’anno in corso o per l’anno successivo;

c)       L’accesso alle cariche sociali;

d)       L’appoggio e l’assistenza da parte dei Dirigenti o degli Esperti del Gruppo, nei limiti delle loro possibilità, per le iniziative inerenti il conseguimento delle finalità espresse nell’articolo 2.

 

Articolo 7

 

La qualifica di Socio si perde:

a)       Per dimissioni;

b)       Per morosità: tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota annuale entro la fine del mese di aprile dell’anno cui la quota si riferisce;

c)       Per radiazione.

Provvedimenti relativi al punto b) e c) sono presi dal Consiglio Direttivo. Tali provvedimenti sono convalidati dalla maggioranza dei due terzi dei Consiglieri presenti e hanno decorrenza immediata.

 

Articolo 8

 

Il Socio, all’atto dell’iscrizione, esenta espressamente il Gruppo ed i suoi Dirigenti da ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, che dovessero occorrere prima, durante o dopo ogni attività o manifestazione sociale.

 

Articolo 9

 

Sono organi sociali del gruppo:

a)       L’Assemblea Generale dei Soci;

b)       Il consiglio Direttivo;

c)       Il Comitato Scientifico.

 

Articolo 10

 

L’Assemblea Generale dei Soci è costituita in prima convocazione con un numero di Soci pari alla metà più uno; in seconda convocazione con qualunque numero di Soci. Entrambe le convocazioni sono possibili nello stesso giorno. Viene demandata all’Assemblea Ordinari dei Soci :

a)       L’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo;

b)       L’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;

c)       L’autorizzazione a spese straordinarie, su richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo;

d)       La fissazione della quota sociale;

e)       L’approvazione di un programma di attività sociale proposto dal Consiglio Direttivo e sue variazioni;

f)         La delibera su tutto quanto viene ad Essa demandata a norma del presente regolamento o su proposta del Consiglio Direttivo o del suo Presidente;

g)       La eventuale modifica del presente regolamento.

 

Le delibere sono rese effettive con la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto tra i presenti,  fatto salve quanto al punto g) , le delibere del quale sono da ritenersi valide con la maggioranza  non inferiore ai due terzi dei voti degli aventi diritto presenti all’assemblea.

L’Assemblea Ordinaria viene convocata mediante avviso scritto a tutti i Soci Ordinari, contenente l’ordine del giorno, diramato almeno quindici giorni prima della data  fissata per il suo svolgimento, previsto generalmente entro il mese di gennaio e comunque non oltre il 15 febbraio.

L’Assemblea  Ordinaria chiude l’anno sociale.

 

L’Assemblea Straordinaria viene convocata a richiesta del Presidente del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci, ogni qualvolta se ne evidenzi  comprovata necessità, con le stesse modalità previste dall’Assemblea Ordinaria.

 

Articolo 11

 

Il Gruppo è retto da un Consiglio Direttivo composto da 11 membri eletti dall’Assemblea Ordinaria, fra persone che diano affidamento sull’attuazione delle iniziative per le finalità espresse  nel presente regolamento.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è l’organo deliberante del Gruppo, in armonia con  le direttive dell’Assemblea.

Esso esercita il controllo sull’attività del Gruppo, con diritto di intervenire ogniqualvolta riscontri iniziative o atti intrapresi dai Soci  del Gruppo stesso contrastanti con le finalità espresse in tale regolamento.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con comunicazione scritta o verbale, o su richiesta motivata, scritta o verbale di almeno tre dei suoi componenti ed è regolarmente costituito con la presenza di almeno 6 suoi membri, compreso il Presidente.

Sono espresse funzioni del Consiglio Direttivo :

a)       L’elezione, fra i suoi componenti, dei responsabili del Gruppo;

b)       L’attuazione delle delibere delle Assemblee dei Soci;

c)       La compilazione dell’ordine del giorno e del calendario delle attività del Gruppo da sottoporre all’Assemblea;

d)       La risoluzione delle questioni di ordinaria amministrazione e l’autorizzazione per spese ordinarie;

e)       La nomina dei Soci Onorari e dei Soci Benemeriti;

f)         La nomina dei membri del Comitato Scientifico;

g)       L’adozione di provvedimenti disciplinari relativi ai commi b) e c) dell’art.7;

h)       La risoluzione delle controversie legate all’interpretazione del presente Regolamento.

 

Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono convalidate con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Tali decisioni sono inappellabili.

 

Articolo 12

 

Il Consiglio Direttivo conferisce le seguenti cariche sociali: Presidente, Vicepresidente (nel numero di due), Segretario, Cassiere,  Responsabile del Patrimonio e Responsabile del Comitato Scientifico.

Tali cariche non sono cumulative.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo o di un Responsabile del Gruppo, il Consiglio Direttivo elegge un sostituto fra i suoi membri o, se necessario, fra gli stessi  Soci, che rimane in carica sino alla scadenza del mandato attribuito al membro dimissionario.

 

Il  Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo e coordina le attività del Gruppo.

Con ampio potere discrezionale, rimanda alle decisioni assembleari i provvedimenti ritenuti di carattere straordinario.

In caso di inconfutabile grave mancanza nello svolgimento delle funzioni di un Responsabile del Gruppo, può adottare nei Suoi confronti provvedimento di sospensione dall’incarico e provvedere alla nomina di un sostituto temporaneo.

Egli è il solo interlocutore, salvo espressa delega, autorizzato a rappresentare il Gruppo nelle iniziative che richiedono confronti con Enti, Associazioni e altri Gruppi culturali.

 

I Vicepresidenti coadiuvano l’operato del Presidente e, anche singolarmente, ne assumono le funzioni descritte dal primo comma in caso di Sua assenza e in toto in caso di dimissioni.

 

 Il Segretario compila gli ordini del giorno, i verbali delle Assemblee, e le lettere per le sue convocazioni ed esegue in genere ogni trascrizione scritta che risulti indispensabile al buon svolgimento dell’attività del Gruppo.

 

Il Cassiere è responsabile dei movimenti di cassa; registra su apposito quaderno ogni variazione della stessa, effettua i pagamenti e compila il bilancio preventivo e consuntivo.

Si occupa inoltre della esatta registrazione degli acquisti e della vendita del materiale didattico e librario.

 

Il Responsabile del  Patrimonio tiene un inventario dei beni non liquidi in possesso del Gruppo. In particolare cura la identificazione dei testi didattici e scientifici e ne regolamenta l’utilizzo da parte dei Soci.

 

Segretario, Cassiere e Responsabile del Patrimonio sono autorizzati, su loro richiesta, a nominare uno o più aiutanti  di loro fiducia (anche tra i responsabili del Gruppo) e del cui operato rispondono al Presidente del Consiglio Direttivo.

L’aiutante supplisce il Responsabile nelle sue funzioni.

Unica sua responsabilità è quella di di comunicare allo stesso, entro il più breve tempo possibile, ogni operazione effettuata in sua assenza.

 

Articolo 13

 

Il Comitato Scientifico si occupa, in piena autonomia, dell’attività scientifica e di ricerca.

Esprime parere determinante sulle attività del Gruppo rivolte all’esterno, in particolare per mostre, conferenze, serate su argomenti generici o specifici, corsi didattici ecc…

Esprime inoltre parere consultivo sull’acquisto di materiale e attrezzature di carattere tecnico-scientifico quali bibliografia specialistica, apparecchiature ottiche ecc…

Propone al Consiglio Direttivo un programma di incontri rivolti ai Soci o pubblici su lavori o ricerche specifiche effettuate al Suo interno.

 

Il Comitato Scientifico è retto da un Responsabile, la cui nomina decade per revoca del mandato ad opera del Consiglio Direttivo o per dimissioni.

 

Del Comitato Scientifico possono far parte tutti i soci, senza limite di numero, anche se ricoprenti altri incarichi.

I componenti , scelti fra coloro che possiedono adeguate conoscenze di materie scientifiche loro specifiche o particolare dedizione allo studio delle varie branche naturalistiche, vengono segnalati dal Responsabile del Consiglio Direttivo che ne delibera l’eventuale ammissione.

Nel caso la delibera riguardi l’ammissione di un membro del Consiglio stesso, tale membro rimane escluso dal pronunciare pareri.

 

Compito preliminare del Responsabile è la compilazione, con l’aiuto degli altri membri, di un regolamento interno del Comitato Scientifico.

 

Articolo 14

 

Costituiscono Patrimonio del Gruppo i beni acquistati, acquisiti o comunque venuti in possesso del Gruppo stesso, nonché le liquidità monetarie di cassa, attive e passive.

 

Esso appartiene esclusivamente ai Soci Ordinari e ai Soci Sostenitori regolarmente iscritti al Gruppo da almeno tre anni.

Nessuna rivalsa su di esso possono vantare i Soci spontaneamente dimissionari, morosi o incorsi nel provvedimento di radiazione.

 

Articolo 15

 

Lo scioglimento del Gruppo è deliberabile solo dall’Assemblea dei Soci appositamente convocata, con parere favorevole di almeno due terzi dei presenti aventi diritto di voto.

In tale contesto, l’Assemblea delibera inoltre sulla destinazione del Patrimonio del Gruppo.

 

Articolo 16

 

Il Gruppo Micologico Ravenna declina ogni responsabilità per inconvenienti o danni che potessero derivare da una eventuale errata determinazione delle specie fungine raccolte e/o esposte.

 

Articolo 17

 

L’iscrizione al Gruppo è subordinata alla conoscenza e alla accettazione del presente Regolamento.

A tale scopo al momento della iscrizione si fornisce al Socio copia di tale Regolamento.

In caso di mancata accettazione dello stesso, il neoiscritto deve darne comunicazione al segretario entro 15 giorni dalla data di iscrizione, ciò che consente di recuperare interamente la quota pagata.

 

Articolo 18

 

La compilazione del presente Regolamento è stata affidata al Consiglio Direttivo dall’Assemblea Ordinaria dei Soci, alla quale tale testo verrà sottoposto per la definitiva approvazione  con decorrenza immediatamente susseguente..

 

 

Ravenna, dicembre 1990                                                  per il Consiglio Direttivo, 

                                                                                              Il Presidente,

                                                                                              Giorgio Pezzi