BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 05-04-1996 N.35
 
LEGGE REGIONALE
N.6 DEL 02-04-1996 EMILIA-ROMAGNA
 
DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA 
COMMERCIALIZZAZIONE DEI
FUNGHI EPIGEI SPONTANEI NEL TERRITORIO REGIONALE.
APPLICAZIONE DELLA LEGGE 352 DEL 23 AGOSTO 1993
 
TITOLO I
FINALITA'
 
ARTICOLO 1
Finalità
 
1. La Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla 
Legge 23 agosto 1993 n. 352 e successive modifiche ed integrazioni, 
dalla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 
394, disciplina con la presente legge la raccolta e la 
commercializzazione dei funghi epigei spontanei in considerazione 
della loro importanza come componenti insostituibili ed equilibratori 
degli ecosistemi e della loro rilevanza, per le specie commestibili, 
per l'economia delle zone montane.
 
TITOLO II
RACCOLTA DEI FUNGHI
 
CAPO I
Principi generali
 
ARTICOLO 2
Definizioni
 
1. Ai sensi del presente titolo si intendono:
 
a) per Enti competenti , gli Enti che esercitano le funzioni 
amministrative in materia di raccolta di funghi epigei spontanei ai 
sensi dell'articolo 3;
 
b) per raccolta , quando non diversamente specificato la raccolta dei 
funghi epigei spontanei commestibili;
 
c) per territorio montano , quello compreso nelle Comunità montane 
istituite ai sensi della L.R. 5 gennaio 1993, n. 1 e successive 
modifiche e integrazioni.
 
ARTICOLO 3
Esercizio delle funzioni amministrative
 
1. Le funzioni amministrative in materia di raccolta di funghi epigei 
spontanei sono delegate alle Comunità montane per i territori montani,
 alle Province per i territori non montani e ai rispettivi Enti 
gestione per i territori istituiti a parco.
 
2. Le funzioni amministrative di cui al presente titolo sono 
esercitate nell'ambito dei criteri di indirizzo e coordinamento 
adottati con direttiva vincolante da parte della Giunta regionale, ai 
sensi dell'art. 35 della L.R. 27 febbraio 1984, n. 6.
 
3. In caso di inerzia degli Enti delegati, la Giunta regionale, previa 
diffida, interviene in via sostitutiva.
 
4. Gli Enti competenti provvedono a programmare ed attuare interventi 
di valorizzazione del patrimonio boschivo finalizzati al mantenimento 
dell'equilibrio ecologico ed iniziative di educazione ambientale e 
micologica rivolte ai raccoglitori.
 
5. Nell'esercizio delle funzioni delegate, gli Enti competenti 
assicurano la partecipazione delle espressioni della società civile.
 A tal fine promuovono, almeno una volta all'anno, in merito agli 
indirizzi e ai programmi della loro attività, la consultazione delle 
organizzazioni sindacali e professionali maggiormente  rappresentative 
e delle associazioni ambientalistiche, naturalistiche e micologiche 
che ne facciano richiesta.
 
ARTICOLO 4
Autorizzazione alla raccolta
 
1. La raccolta può essere effettuata, nei boschi e nei terreni non 
coltivati esenti da divieti, da chiunque abbia titolo o ne abbia 
ottenuto l'autorizzazione.
 
2. L'autorizzazione alla raccolta avviene da parte degli Enti 
competenti con il rilascio di apposito tesserino, conforme al modello 
assunto dalla Regione. Gli Enti sopracitati si potranno avvalere ai 
fini del rilascio della collaborazione dei Comuni e, previa stipula di
apposita convenzione, dei pubblici esercizi operanti nel territorio 
regionale.
 
3. Gli Enti competenti nell'ambito di una stessa Provincia e di 
Province confinanti possono definire reciproci accordi finalizzati ad 
unificare le autorizzazioni alla raccolta relativamente al territorio 
di rispettiva competenza.
 
4. Ai minori di anni quattordici é consentita la raccolta purché 
accompagnati da persona munita di autorizzazione. I funghi raccolti 
dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale 
di raccolta consentito.
 
5. Gli Enti competenti, in riferimento alle esigenze di conservazione 
ed equilibrio dell'ecosistema forestale, e sentiti i soggetti di cui 
al comma 5 dell'art. 3, determinano il numero di autorizzazioni da 
rilasciarsi anno per anno.
 
6. L'autorizzazione é valida nei territori di rispettiva pertinenza 
degli Enti competenti.
 
7. L'autorizzazione può essere rilasciata per i seguenti periodi:
a) giornaliero;
b) settimanale;
c) mensile;
d) semestrale.
I costi del rilascio dell'autorizzazione sono determinati annualmente 
dagli Enti competenti.
 
8. Gli Enti competenti, tenuto conto delle consuetudini e delle 
tradizioni locali, stabiliscono modalità e condizioni del rilascio ai 
residenti nei comuni montani di un'autorizzazione alla raccolta con 
validità annuale. Ai residenti nei comuni montani, aventi almeno il 
trenta
per cento del territorio istituito a parco, è rilasciata a richiesta 
un'unica autorizzazione annuale valida sia nel territorio del parco 
sia in quello della comunità montana su cui il comune medesimo 
insiste, secondo modalità e condizioni stabilite in accordo tra gli 
Enti competenti.
 
ARTICOLO 5
Limiti alla raccolta
 
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è 
fissata in Kg. 3, di cui non più di 1 Kg. delle specie Amanita 
caesarea (Ovulo buono) e Calocybe gambosa (Prugnolo); se la raccolta 
consiste in un unico esemplare o in un solo cespo di funghi 
concresciuti detto limite può essere superato.
 
2. Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la 
raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo 
chiuso.
 
3. E' vietata altresì la raccolta di esemplari di Boletus edulis 
(Porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a 
cm. 3 e di esemplari di Calocybe gambosa (Prugnolo) e Cantharellus 
cibarius (Gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a cm. 2.
 
4. La raccolta é altresì vietata nei giardini e nei terreni di 
pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili 
medesimi, salvo che ai proprietari.
 
5. In presenza di particolari condizioni climatiche stagionali e di 
nascita fungina, gli Enti competenti possono fissare quantitativi di 
raccolta inferiori a quelli stabiliti nella presente legge.
 
ARTICOLO 6
Modalità della raccolta
 
1. La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e 
domenica nelle ore diurne, da un'ora prima della levata del sole a 
un'ora dopo il tramonto. Queste limitazioni non si applicano ai 
soggetti di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 10, limitatamente alla
raccolta effettuata negli ambiti ivi considerati.
 
2. Nei territori montani gli Enti competenti possono autorizzare, ai 
residenti, la raccolta anche in un giorno ulteriore.
 
3. La raccolta deve avvenire cogliendo esemplari interi e completi di 
tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo
in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi.
 
4. E' vietata la raccolta mediante l'uso di rastrelli, uncini o altri 
mezzi che possono danneggiare lo strato humifero del terreno, il 
micelio fungino o l'apparato radicale delle piante.
 
5. E' vietata la raccolta di funghi decomposti anche parzialmente, 
nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria dei funghi epigei
spontanei di qualsiasi specie.
 
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi ed 
aerati.
 
ARTICOLO 7
Raccolta nelle aree protette
 
1. La raccolta é vietata nelle riserve naturali regionali e nelle aree
classificate come '' Zona A - Zona di protezione integrale '' dei 
parchi regionali.
 
2. Il Regolamento del parco, nel rispetto dei principi stabiliti dalla
presente legge, può vietare o introdurre limiti più restrittivi alla 
raccolta nelle altre zone a parco.
 
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento gli Enti di gestione 
dei parchi regionali sono autorizzati a dotarsi di una disciplina 
provvisoria, secondo i principi di cui al comma 2.
 
4. La raccolta é altresì vietata nelle aree ricadenti in parchi 
nazionali ed in riserve naturali statali, salve diverse disposizioni 
dei competenti organismi di gestione.
 
TITOLO II
RACCOLTA DEI FUNGHI
 
CAPO II
Autorizzazione e limiti alla raccolta
 
ARTICOLO 8
Divieti alla raccolta
 
1. Gli Enti competenti, anche su parere o richiesta delle associazioni
micologiche e di istituti universitari, scientifici e di ricerca, 
possono interdire la raccolta:
a) in zone determinate per motivi silvocolturali e nei castagneti da 
frutto in coincidenza con le operazioni di raccolta delle castagne;
b) per periodi definiti e consecutivi, in zone determinate, al fine di
 garantire la capacità di rigenerazione dell'ecosistema.
 
2. La Regione, anche su parere o richiesta degli Enti competenti, 
delle associazioni micologiche e di istituti universitari, scientifici
 e di ricerca, può:
a) interdire la raccolta in aree di particolare valore naturalistico e
 scientifico;
b) interdire la raccolta di singole specie di funghi epigei in 
significativa rarefazione o in pericolo di estinzione.
 
CAPO III
Deroghe e raccolta a fini economici
 
ARTICOLO 9
Raccolta nei territori montani
 
1. Nei territori montani, al fine di regolamentare la raccolta in 
rapporto alle tradizioni, alle consuetudini e alle caratteristiche 
dell'economia locale e per il mantenimento dell'equilibrio 
dell'ecosistema, gli Enti competenti individuano:
a) le aree da riservare alla raccolta a fini economici;
b) le aree ove è consentita la raccolta a tutte le persone autorizzate
 e, all'interno di queste, le zone ove ai residenti è permessa la 
raccolta in deroga ai limiti quantitativi di legge, e comunque non 
oltre i 5 Kg. giornalieri di funghi per persona.
 
2. Gli Enti competenti individuano inoltre aree di limitata dimensione,
denominate aree osservatorio, rappresentative della micoflora del 
territorio, su cui interdire la raccolta per periodi temporanei non 
inferiori a tre anni, da destinare all'osservazione scientifica e alla
 promozione della conoscenza delle specie micologiche. Tali aree sono 
individuate in terreni del demanio pubblico e, previa convenzione, 
anche in quelli di proprietà privata, singola ed associata, e in
quelli soggetti ad uso civico.
 
3. I fondi appartenenti o gestiti da cooperative agricole forestali, 
consorzi costituiti ai sensi dell'art. 8 della L.R. 4 settembre 1981, 
n. 30, proprietà collettive quali comunalie, comunelli e altre forme 
similari o soggetti ad uso civico legalmente riconosciuto sono 
inseriti, a richiesta degli interessati, nelle aree di cui alla 
lettera a) del comma 1. La richiesta è corredata da un piano di 
conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il mantenimento 
delle condizioni di equilibrio morfologico e idrogeologico e la 
capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
 
4. I terreni del demanio pubblico, se non diversamente regolamentati, 
sono inseriti nelle aree di cui alla lettera b) del comma 1.
 
5. Nel procedimento di individuazione delle aree di cui alla lettera
 b) del comma 1 gli Enti competenti possono promuovere la stipulazione
di accordi e convenzioni con i soggetti titolari di proprietà privata,
 singola e associata, di uso civico e di proprietà collettive al fine 
di consentire la libera raccolta, in dette proprietà, a tutte le 
persone autorizzate ai sensi dell'art. 4.
 
ARTICOLO 10
Agevolazioni
 
1. Coltivatori diretti, soci dipendenti di cooperative agricolo-
forestali, utenti di beni di uso civico e proprietà collettive quali 
comunalie, comunelli e le altre forme similari, nonché i soggetti che 
abbiano la proprietà o a qualunque titolo in gestione propria l'uso 
dei boschi hanno diritto, a richiesta, di ricevere gratuitamente 
dall'Ente competente, che si potrà avvalere a tal fine della 
collaborazione dei Comuni, un tesserino di riconoscimento, conforme al
 modello assunto dalla Regione, per la raccolta entro i terreni
 condotti. Il tesserino viene rilasciato anche ai componenti il nucleo
 familiare e ai dipendenti regolarmente assunti per la conduzione del
 fondo.
 
ARTICOLO 11
Raccolta a fini economici
 
1. Nei fondi appartenenti ai soggetti collettivi di cui al comma 3 
dell'art. 9 resi identificabili da apposita tabellazione, la raccolta 
è riservata in via esclusiva e senza limitazioni né quantitative né 
temporali agli aventi diritto limitatamente alle specie fungine di cui
 all'allegato 1.
 
2. Gli Enti competenti possono stipulare convenzioni con i soggetti 
collettivi di cui al comma 1 per definire condizioni e modalità di 
accesso nelle aree tabellate a tutte le persone autorizzate ai sensi 
dell'art. 4.
 
3. I coltivatori diretti e i conduttori, a qualsiasi titolo, di 
terreni boscati, ancorché inseriti nelle aree di cui alla lettera b) 
del comma 1 dell'art. 9, possono essere autorizzati dagli Enti 
competenti a riservarsi la raccolta in via esclusiva, senza 
limitazioni né temporali né quantitative, previa apposizione di 
apposite tabelle ai margini dei propri fondi e presentazione di un 
piano di conduzione silvocolturale dei terreni per garantire il 
mantenimento delle condizioni di equilibrio morfologico e 
idrogeologico e la capacità di autorigenerazione dell'ecosistema.
 Nei fondi tabellati la raccolta può essere esercitata senza 
limitazioni anche dai componenti il nucleo familiare e dai dipendenti 
regolarmente assunti per la conduzione del fondo.
 
4. Non é ammessa alcuna forma, comunque denominata, di cessione o 
affitto del terreno tabellato.
 
5. Nelle aree tabellate é sempre consentito il transito su sentieri, 
percorsi pedonali o carrabili su cui insistano comprovati diritti di 
passaggio.
 
6. Forma e tipologie delle tabelle di cui alla presente legge sono 
definite con direttiva regionale vincolante ai sensi dell'art. 3, 
comma 2.
 
ARTICOLO 12
Autorizzazione alla raccolta in deroga per iniziative scientifiche
 
1. Con provvedimento regionale possono essere rilasciate 
autorizzazioni speciali alla raccolta di qualsiasi specie fungina per 
comprovati motivi di ricerca scientifica o in occasione di mostre, 
seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico.
 
2. Il provvedimento, in relazione al carattere ed alla rilevanza 
dell'iniziativa scientifica, determina il periodo di validità 
dell'autorizzazione, le persone autorizzate, le specie fungine oggetto
 di raccolta ed i relativi quantitativi.
 
CAPO IV
Sanzioni
 
ARTICOLO 13
Fattispecie sanzionatorie
 
1. Nelle fattispecie seguenti le sanzioni pecuniarie sono così 
determinate:
a) esercizio della raccolta senza autorizzazione o con autorizzazione 
scaduta: da Lire 50.000 a Lire 300.000, oltre al pagamento 
dell'autorizzazione giornaliera;
b) esercizio della raccolta in zone al di fuori dei limiti di validità
 territoriale dell'autorizzazione: da Lire 10.000 a Lire 60.000, oltre
 al pagamento dell'autorizzazione valida per la zona;
c) mancato porto dell'autorizzazione: da Lire 5.000 a Lire 30.000 
purché venga esibita l'autorizzazione valida entro dieci giorni dalla 
contestazione;
d) uso di autorizzazione altrui, di autorizzazione contraffatta od 
alterata: da Lire 100.000 a Lire 600.000, salve le sanzioni stabilite 
in materia dalle leggi penali;
e) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti 
per persona fino a Kg. 1 di eccedenza: da Lire 10.000 a Lire 60.000;
f) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti 
per persona con eccedenza superiore a Kg. 1: da Lire 50.000 a Lire 
300.000;
g) raccolta dell'Amanita caesarea (Ovulo buono) allo stato di ovulo 
chiuso, di esemplari di Boletus edulis (Porcino) e relativo gruppo con
 diametro del cappello inferiore a cm. 3 e di esemplari di Calocybe 
gambosa (Prugnolo) e Cantharellus cibarius (Gallinaccio) con diametro 
del cappello inferiore a cm. 2: da Lire 25.000 a Lire 150.000;
h) esercizio della raccolta in giardini o terreni adiacenti ad 
immobili di altrui proprietà ed a questi pertinenti: da Lire 10.000 a 
Lire 60.000.
 
2. Ogni violazione delle disposizioni relative alle modalità di 
esercizio della raccolta stabilite nell'art. 6 comporta l'irrogazione 
di una sanzione pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000.
 
3. L'esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali e nelle
 zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette
 dei parchi regionali comporta l'applicazione di una sanzione 
pecuniaria da Lire 100.000 a Lire 600.000, salve le sanzioni più 
severe eventualmente stabilite dalla normativa in materia di aree 
protette.
 
4. La violazione dei divieti alla raccolta emanati dalla Regione o 
dagli Enti competenti ai sensi degli artt. 8 e 9 comporta 
l'applicazione di una sanzione pecuniaria da Lire 50.000 a Lire 
300.000.
 
5. La tabellazione di terreno in assenza di regolare autorizzazione,
 la mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al 
comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del 
terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni
eventualmente contenute nell'autorizzazione rilasciata comporta 
l'irrogazione di una sanzione amministrativa da Lire 600.000 a Lire 
1.200.000.
 
ARTICOLO 14
Procedure per l'irrogazione delle sanzioni amministrative
 
1. Le sanzioni sono irrogate dall'Ente competente per il territorio 
ove l'illecito é stato commesso.
 
2. Il compimento di qualunque illecito amministrativo comporta la 
confisca dei funghi raccolti, fatta salva la possibilità di 
dimostrarne la legittima provenienza.
 
3. L'autorizzazione viene ritirata in conseguenza delle seguenti 
violazioni:
a) raccolta effettuata oltre i limiti massimi di quantità consentiti 
per persona con eccedenza superiore a Kg. 1;
b) violazione delle disposizioni relative alle modalità di esercizio 
della raccolta stabilite nell'articolo 6;
c) esercizio della raccolta nelle riserve naturali regionali, nelle 
zone di protezione integrale - Zona A - e nelle altre zone interdette 
dei parchi regionali.
 
4. La mancata o carente applicazione del piano di conduzione di cui al
comma 3 dell'art. 11, la cessione o l'affitto comunque denominati del 
terreno tabellato ed il mancato rispetto delle altre disposizioni 
eventualmente contenute nell'autorizzazione alla tabellazione comporta
  la revoca dell'autorizzazione medesima.
 
5. Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di cui 
alla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e alla L.R. 28 aprile 1984, 
n. 21.
 
TITOLO III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
 
CAPO I
Lavorazione e vendita dei funghi
 
ARTICOLO 15
Vendita di funghi freschi spontanei
 
1. Il titolare di autorizzazione per il commercio, rilasciata ai sensi
della Legge 11 giugno 1971, n. 426 o della Legge 28 marzo 1991, n. 112
 limitatamente alle vendite svolte nelle apposite aree date in 
concessione, per la tabella merceologica VI, indicata dal DM 4 agosto 
1988, n. 375 che intenda effettuare la vendita di funghi freschi 
spontanei, deve richiedere l'autorizzazione al
Sindaco del comune in cui ha sede l'attività.
 
2. L'autorizzazione comunale, anche limitata a singole specie, è 
rilasciata ai soggetti riconosciuti idonei dal Dipartimento di 
prevenzione dell'Azienda-USL alla identificazione delle specie fungine
 commercializzate che possiedano adeguata conoscenza dei rischi 
connessi. La Giunta regionale con proprio atto determina le modalità 
con cui si procede al riconoscimento dell'idoneità di cui sopra, 
prevedendo modalità semplificate nei confronti di coloro che 
esercitano l'attività di commercializzazione alla data di entrata in 
vigore della presente legge.
 
3. Alla vendita dei funghi freschi spontanei può essere adibito un 
institore o un preposto in possesso dell'idoneità di cui al comma 2; 
in questo caso, alla domanda di richiesta di autorizzazione, dovrà 
essere allegata la dichiarazione con firma autenticata di chi
assume l'incarico di vendita.
 
ARTICOLO 16
Vendita di funghi freschi coltivati
 
1. I funghi freschi coltivati possono essere venduti dai titolari di 
licenza di commercio per prodotti ortofrutticoli senza specifica 
autorizzazione.
 
ARTICOLO 17
Certificazione sanitaria
 
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. 14 luglio 
1995, n. 376, è consentito somministrare o commercializzare funghi 
freschi spontanei destinati al dettaglio di cui all'allegato 1 della 
presente legge, previa certificazione di avvenuto controllo da parte 
del Dipartimento Prevenzione delle Aziende-USL, secondo le modalità 
indicate nei commi successivi.
 
2. La certificazione onerosa deve indicare:
a) il quantitativo in peso, il genere e la specie dei funghi;
b) eventuali istruzioni per il consumo;
c) la data della visita di controllo sanitario;
d) la firma e il timbro dell'addetto alla autorizzazione.
 
Ogni confezione deve contenere una sola specie fungina.
 
3. L'etichetta di certificazione va apposta su ogni confezione e deve 
accompagnare il prodotto in tutte le fasi della commercializzazione.
 
4. I funghi debbono essere presentati al controllo a singolo strato 
suddivisi per specie e in appositi imballaggi da destinare alla 
vendita. I funghi devono essere freschi, interi ed in buono stato di 
conservazione, puliti da terriccio e corpi estranei.
 
5. Con apposito provvedimento consiliare potrà essere integrato 
l'allegato 1 della presente legge e modificate le modalità di 
controllo indicate.
 
6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano al 
controllo di partite fungine destinate all'autoconsumo.
 
ARTICOLO 18
Requisiti per la vendita dei funghi secchi e conservati
 
1. La vendita di funghi secchi di cui all'art. 5 del DPR 376/'95, di 
funghi conservati di cui all'allegato II del medesimo DPR e di funghi 
porcini secchi sfusi può essere esercitata dai titolari di 
autorizzazione per il commercio rilasciata ai sensi della Legge 426/71
 o della Legge 112/91, limitatamente alle vendite svolte nelle 
apposite aree date in concessione, per le tabelle
merceologiche I e VI indicate dal DM 4 agosto 1988, n. 375.
 
2. La vendita dei funghi porcini secchi sfusi è subordinata al 
rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'art. 15 della 
presente legge.
 
3. I funghi secchi posti in commercio devono possedere i requisiti 
prescritti dall'art. 5 del DPR n. 376/1995 ed essere confezionati 
secondo le modalità prescritte dall'art. 6 del citato DPR.
 
ARTICOLO 19
Trattamento ed etichettatura dei funghi conservati
 
1. I funghi conservati sotto olio, sotto aceto, in salamoia, al 
naturale, sotto vuoto, congelati o surgelati, o altrimenti preparati 
di cui è ammessa la commercializzazione, ferme restando le previsioni 
di cui alla Legge 30 aprile 1962, n. 283, devono possedere i requisiti
 prescritti dagli artt. 9 e 10 del DPR 376/'95 e ne è ammessa la 
commercializzazione per le sole specie comprese nell'allegato II del 
DPR 376/'95.
 
TITOLO III
COMMERCIALIZZAZIONE DEI FUNGHI
 
CAPO II
Sanzioni
 
ARTICOLO 20
Sanzioni
 
1. La violazione delle norme di cui al presente titolo comporta 
l'applicazione della sanzione del pagamento di una somma da lire 
cinquecentomila a lire due milioni.
 
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art. 6 
del DPR n. 376/1995 è punita con la sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire un milione.
 
3. La violazione della norma di cui al comma 1 dell'art. 17 prevede 
anche il sequestro del prodotto privo di certificazione di scorta.
 
TITOLO IV
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO
 
ARTICOLO 21
Vigilanza
 
1. Gli Enti competenti organizzano e coordinano l'attività di 
vigilanza sull'applicazione della presente legge predisponendo uno 
specifico programma di attività.
 
2. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al 
Corpo Forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazione e sanità 
dell'Arma dei Carabinieri, alle Guardie venatorie provinciali, agli 
Organi di Polizia locale urbana e rurale, ai Servizi competenti del 
Dipartimento di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, alle
 Guardie giurate nominate dagli Enti competenti e dalle associazioni
 di protezione ambientale in possesso dell'approvazione prefettizia, 
alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 3 luglio 1989, 
n. 23, nonché alle guardie giurate campestri e agli agenti di custodia
 dei Consorzi forestali e delle aziende speciali.
 
3. La vigilanza é altresì esercitata dai dipendenti della Regione 
Emilia-Romagna, delle Comunità montane, delle Province, dei Comuni e
 dei Consorzi di gestione dei parchi regionali cui il rispettivo 
ordinamento conferisce la qualifica di agente di Polizia giudiziaria.
 
TITOLO IV
VIGILANZA, PREVENZIONE E CONTROLLO
 
ARTICOLO 22
Compiti di prevenzione e controllo
 
1. Le Aziende USL, tramite i Dipartimenti di prevenzione, esercitano 
le funzioni di informazione, identificazione e controllo dei funghi 
per prevenire fenomeni di intossicazione. A tale scopo ciascuna 
Azienda USL istituisce l'Ispettorato micologico. Le Aziende USL di 
Bologna Nord, Bologna Sud e Città di Bologna possono istituire 
Ispettorati micologici comuni.
 
2. Le Aziende USL sentiti gli Enti competenti organizzano l'attività
degli Ispettorati micologici assicurando le funzioni certificative per
 il commercio e quelle di riconoscimento delle specie per 
l'autoconsumo, secondo le esigenze che si manifestano nelle diverse 
realtà territoriali. A tale scopo le Aziende USL individuano il 
personale da adibire ai compiti indicati tra quello dipendente con 
idonea esperienza e/o formazione.
 
3. Gli Ispettorati micologici assolvono inoltre i compiti di supporto 
tecnico agli ospedali in caso di intossicazione, alla Regione e agli 
Enti competenti per lo svolgimento di attività formative ed 
informative ed agli organi di vigilanza.
 
4. L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-
Romagna assicura l'attività di supporto tecnico e strumentale agli 
Ispettorati micologici ed agli ospedali.
 
5. Le Aziende USL possono avvalersi delle associazioni micologiche 
tramite apposita convenzione per lo svolgimento delle funzioni di 
riconoscimento dei funghi di cui al comma 2 e per altre attività.
 
6. La Regione, nell'ambito dei programmi destinati alla formazione 
professionale, promuove corsi per il personale degli Ispettorati 
micologici.
 
TITOLO V
NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE
 
ARTICOLO 23
Attività educative e promozionali
 
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'ambito delle iniziative volte a 
diffondere la migliore conoscenza del patrimonio naturale regionale, 
attua e promuove studi e ricerche sulla micoflora e sulla sua 
conservazione.
 
2. La Regione Emilia-Romagna e gli Enti competenti, anche con la 
collaborazione delle associazioni micologiche, organizzano corsi ed 
iniziative di educazione e informazione, in particolare nel periodo di
raccolta, per diffondere la conoscenza delle principali specie 
fungine e della loro importanza quali componenti degli ecosistemi, ed
 allo scopo inoltre di prevenire casi di intossicazione alimentare e 
pubblicizzare i limiti ed i divieti posti dalla normativa vigente.
 
TITOLO V
NORME PROMOZIONALI E FINANZIARIE
 
ARTICOLO 24
Norma finanziaria
 
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 23, la Regione fa 
fronte tramite il cap. 38050 - Fondo regionale per la conservazione 
della natura - del bilancio di spesa regionale, che sarà dotato della
 necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge 
finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 
1977, n. 31.
 
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
 
ARTICOLO 25
Abrogazioni
 
1. Sono abrogati la lett. a) del primo comma e l'intero secondo comma
 dell'articolo 10 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
 
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
 
Allegato A
 
FUNGHI SPONTANEI
 
1. Agaricus arvensis (Prataiolo maggiore)
2. Agaricus bisporus (Prataiolo coltivato, champignon)
3. Agaricus bitorquis (Prataiolo bianulato o dal doppio anello)
4. Agaricus campestris (Prataiolo)
5. Amanita caesarea (Ovulo buono)
6. Armillaria mellea (Chiodino, famigliola buona)
7. Armillaria tabescens (Chiodino senza anello, famigliola priva di 
anello)
8. Auricularia auricula-judae (Orecchietta di Giuda)
9. Boletus edulis e relativo gruppo (Porcino)
10. Boletus granulatus (Pinarello, pinarolo)
11. Boletus impolitus (Boleto)
12. Boletus luteus (Boleto giallo)
13. Boletus regius (Boleto reale)
14. Cantharellus (cibarius, lutescens, tubaeformis) (Gallinaccio, 
finferlo, galletto)
15. Clitocybe geotropa (Agarico geotropo)
16. Clitocybe gigantea (Agarico gigante)
17. Cortinarius praestans (Cortinario prestante, cortinario maggiore)
18. Craterellus cornucopioides (Trombetta dei morti)
19. Hydnum repandum (Steccherino dorato)
20. Lactarius deliciosus e relativo gruppo (Lattario delizioso)
21. Leccinum (tutte le specie) (Leccino, porcinello)
22. Macrolepiota procera (Mazza di tamburo)
23. Marasmius oreades (Gambe secche)
24. Morchella (tutte le specie) (Spugnola)
25. Pleurotus cornucopiae (Pleuroto dell'abbondanza)
26. Pleurotus eryngii (Fungo della ferula)
27. Pleurotus ostreatus (Gelone, orecchione)
28. Pholiota aegerita (Pioppino, piopparello)
29. Pholiota mutabilis (Agarico mutevole)
30. Russula aurata (Colombina dorata)
31. Russula cyanoxantha (Colombina maggiore)
32. Russula vesca (Russola edule)
33. Russula virescens (Colombina verde)
34. Tricholoma columbetta (Colombetta)
35. Tricholoma equestre (Agarico, tricoloma equestre)
36. Tricholoma georgii o Calocybe gambosa (Prugnolo, fungo di 
S.Giorgio, maggiolino)
37. Tricholoma imbricatum (Tricoloma embricato)
38. Tricholoma portentoso (Agarico, tricoloma portentoso)
39. Tricholoma terreum (Moretta)

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